A pochi giorni dalla decisione della Corte Costituzionale pubblichiamo l’intervento del magistrato Giacomo Rocchi, Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione nel Convegno organizzato da OP Meeting 2019, Sessione “Felicità e fuga dalla sofferenza”: La felicità tra sapienza cristiana e falsi miti di oggi

In tema di fuga dalla sofferenza e dal dolore mi sembra opportuno affrontare l’argomento: «il problema del suicidio assistito». Occorre considerare un passo dell’ordinanza della Corte Costituzionale che ha rinviato la decisione sulla questione di legittimità della norma che punisce l’aiuto al suicidio al 24 settembre 2019.
La Corte fotografa una condizione: una persona “affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili, tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegni vitali ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.
Per questa persona esiste una soluzione: “è un’ipotesi – dice la Corte – nella quale l’assistenza di terzi nel porre fine alla vita può presentarsi al malato come l’unica via di uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, comma 2 della Costituzione”.
La soluzione è: hai il diritto di farti ammazzare dallo Stato ovvero da un medico pagato dallo Stato. Perché questo diritto? Perché, dice la Corte, in queste condizioni, impedendo al medico di ucciderlo e permettendogli soltanto di tentare di eliminarne le sofferenze, “si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità del morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care”.
Io ho commentato più volte l’ordinanza in questione: eppure, ogni volta che la leggo mi sorprendo sempre più nello scoprire a che punto è arrivata una certa mentalità – che non è quella del popolo italiano, ma di coloro che il popolo italiano vogliono rieducare.

Proviamo ad analizzare qualche passaggio e qualche parola.
La sofferenza: il compito del medico è quello di “eliminarla”; se non riesce a eliminarla è meglio uccidere il paziente. La sofferenza e il dolore fanno paura a tutti, però sorprende che l’obiettivo sia quello di cancellarli del tutto e non – come può essere possibile – di ridurli, così da permettere al malato di conviverci.
Il fatto è che, nel ragionamento della Corte, la misura della sofferenza è assolutamente soggettiva: una sofferenza che il soggetto “trova assolutamente intollerabile”; non basta: la sofferenza può essere anche psicologica. Noi comprendiamo, allora, che un primo “paletto” piantato dall’ordinanza (che temiamo si trasformi in sentenza, vigente ed efficace nell’ordinamento) al fine di limitare il rischio che la possibilità di uccisione diretta dei pazienti si estenda troppo perché è un paletto fragile, quasi evanescente: qualunque sofferenza che il soggetto ritiene intollerabile e che non si può eliminare fa scattare il diritto ad essere ucciso.
A sorpresa, nel ragionamento della Corte, fa capolino poi la sofferenza di persone diverse: infatti, la mancata uccisione diretta del soggetto potrebbe determinare una morte lenta e non dignitosa, un evento “più carico di sofferenze per le persone che gli sono care”, persone che dovrebbero “condividerla sul piano emotivo”.
E’ davvero una sorpresa o piuttosto un segnale di allarme? Per decidere della morte anticipata di persone malate o in condizione di fragilità conta la sofferenza di questa persona o piuttosto quanto pensano, percepiscono, soffrono le persone accanto a lui?

Il riferimento alle terze persone ci fa porre l’attenzione su un altro passaggio dell’ordinanza della Corte: per ottenere la morte dal medico, la persona deve essere “capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.
Io mi chiedo: se una persona è affetta da sofferenze, di qualsiasi tipo, che sente intollerabili e che il medico non riesce a eliminare e se è consapevole che la sua condizione procura sofferenze a chi gli sta intorno, quando chiede di essere ucciso è davvero “consapevole”? E, soprattutto, è davvero “libero” se la morte è “l’unica via di uscita”, per usare le parole della Corte? Ma, per renderlo davvero libero, non sarebbe meglio chiudere quella via di uscita e aprirgliene altre (riduzione del dolore, hospice o assistenza domiciliare, attenzione della comunità, assistenza spirituale)?

Una riflessione sulla parola “diritto”. La Corte afferma che, in queste condizioni il soggetto ha il diritto di rifiutare il sostegno vitale che lo tiene “artificialmente” in vita (sull’avverbio “artificialmente” si potrebbe parlare a lungo: è l’avverbio che usarono la Cassazione e la Corte di appello di Milano per definire la vita di Eluana Englaro, che, presso le suore, viveva “artificialmente”) e, appunto, dovrebbe essergli riconosciuto anche il diritto di farsi uccidere direttamente.
Sono un giurista: eppure la mia prima impressione è che l’evocazione di un diritto (anzi: di un “nuovo diritto”; non siamo nella stagione dei nuovi diritti?) per una persona che si trova nelle condizioni che la Corte descrive sia grottesca.
Di fronte alla sofferenza e alla malattia, con la morte che compare sull’orizzonte, abbiamo bisogno di diritti oppure desideriamo medici umani e competenti, magari anche coraggiosi, ospedali puliti ed efficienti, infermieri attenti e premurosi, rapporti umani intensi, profondi e affettuosi che ci permettano di vivere e di dare significato a questa condizione? E infatti vediamo a cosa serve questo “nuovo diritto”: a farci ammazzare! Non serve ad altro.
Ecco un altro falso mito: nella malattia grave e nella sofferenza, nell’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, il diritto non c’entra nulla, non serve a nulla se non a far rompere quella alleanza!
E poi: se c’è un diritto, c’è anche un corrispondente obbligo per qualcuno di realizzarlo.
La Corte Costituzionale, infatti, teorizza un servizio pubblico, con “riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale” e, implicitamente, anche un obbligo personale dei medici, tanto da segnalare al legislatore l’opportunità di prevedere “una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura”. Infatti uno dei problemi nell’esecuzione della pena di morte negli Stati Uniti è il fatto che i medici si rifiutano di prendere parte all’iniezione letale di quel “preparato” che è il medesimo che la Corte Costituzionale chiama “trattamento sanitario”, cosicché l’iniezione è svolta da personale non medico (chissà se verrà usato il pentotal, che gli USA non riescono più a utilizzare per il boicottaggio delle case farmaceutiche, oppure il midazolam, una benzodiazepina che, però, talvolta funziona meno bene …).
In Italia i medici saranno obbligati a fare quello che si rifiutano di fare negli Stati Uniti sui condannati a morte? Certamente qualche medico lo farà.
Eppure per quanto grottesca sia l’evocazione del diritto per la tutela dei malati, sofferenti o prossimi alla morte, riflettiamo su quanto il diritto – le leggi, le sentenze dei giudici e quelle della Corte Costituzionale – incide sulla nostra società e cambia il nostro modo di pensare. A tal proposito ricordo la riflessione recentissima del Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici secondo cui, ritenendo egli certa e definitiva in tutto il mondo la sconfitta nella battaglia sull’aborto, “all’impegno cristiano resta lo spazio di azione limitato a riproporre il primato dello spirituale sul sociale”; questa “sconfitta storica” imporrebbe ai giuristi di posare le armi; inutile, ormai, denunciare le leggi ingiuste, tentare di abrogarle o di ridurne gli effetti nefasti; inutile anche continuare a sottolineare che l’aborto uccide un essere umano: resta soltanto da aiutare le madri in difficoltà e predicare il Vangelo.

Io faccio parte del Comitato Verità e Vita e resto convinto, sulla scia dell’insegnamento di Mario Palmaro, che le leggi ingiuste debbano essere denunciate e combattute, così come le sentenze dei giudici, così da far intravedere cosa pensano e di cosa dispongono davvero coloro che, dall’alto di uno scranno o di una poltrona parlamentare, muovono i fili.

Una rapida riflessione sulla la parola “dignità”: la morte procurata con un’iniezione letale potrebbe essere coerente con il “proprio concetto di dignità della persona”, mentre la morte senza iniezione letale potrebbe essere “meno corrispondente alla propria visione della dignità del morire”. Nel ragionamento della Corte Costituzionale, al pari della sofferenza, la dignità è del tutto soggettivizzata e, quindi, in sostanza, si annulla: dire che il “trattamento sanitario diretto a determinare la morte” sia coerente con il “proprio concetto di dignità” equivale ad affermare che, se uno preferisce morire subito con l’iniezione letale, lo deve poter ottenere. La dignità coincide con la volontà del soggetto …

Viene spontaneo domandarsi: come ha fatto la Corte Costituzionale – quei 15 giudici nominati tra gli alti magistrati, i professori universitari e gli avvocati con oltre 20 anni d’esercizio, scelti da Parlamento, Presidente della Repubblica e magistrature supreme (questo lo dice l’art. 135 della Costituzione), quindi la crema della cultura giuridico-politica del Paese – a scrivere che lo Stato, in certi casi, è tenuto a uccidere i pazienti che lo chiedono? Come è stato possibile?

L’ordinanza risponde esplicitamente: benché la norma che punisce l’aiuto al suicidio sia conforme al dettato costituzionale e anche alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ormai “la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi … in forza della recente legge n. 219 del 2017” che “riconosce a ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza”.
Sono stato critico con la legittima iniziativa, sostenuta da numerose associazioni cattoliche, a sostegno del disegno di legge Pagano, quello che propone una diminuzione della pena per l’aiuto al suicidio e la promozione della terapia del dolore (è un’iniziativa, lo dico per inciso, che temo verrà spazzata via dalla nuova situazione politica, con la ricostituzione di quella cupa maggioranza che, nella precedente legislatura, ha introdotto le peggiori leggi sulle materie eticamente sensibili); il fatto è che, nell’apprezzabile tentativo di raggiungere un testo condiviso, che potesse essere approvato prima della pronuncia della Corte Costituzionale, si nasconde una verità essenziale: la legalizzazione dell’eutanasia in Italia c’è già stata, la licenza di uccidere è già stata data con la legge n. 219 del 2017.
Lo dice la Corte Costituzionale: la decisione di lasciarsi morire ha “effetti vincolanti verso i terzi” in base a quella legge; a questo punto, perché far soffrire colui che ha deciso di morire? Brutalmente – dice la Corte – meglio ammazzarlo senza farlo soffrire. Se ci pensiamo, si tratta di una conseguenza logica che, del resto, applichiamo anche agli animali (anche se l’uomo è qualcosa di diverso…).

Si è parlato molto poco della legge n. 219 del 2017 mentre veniva approvata, salvo scoprire che permette, anzi impone, l’uccisione dei pazienti; una legge che promette autodeterminazione per ciascuno di noi, sia nel rapporto diretto con i medici, sia per il futuro, con le famose Disposizioni Anticipate di Trattamento che i medici saranno obbligati ad applicare astenendosi dall’intervenire su pazienti incoscienti che essi non conoscono e che, in certi casi, potrebbero salvare e in tutti i casi potrebbero curare.
Una legge che ci fa gonfiare il petto: “Nessuno può decidere per noi!” ma che, a ben vedere, fa comparire ombre minacciose su ciascuno di noi.
Questa analisi – come potrete verificare se avrete la voglia di leggere il libro che ho scritto “Licenza di uccidere – La legalizzazione dell’eutanasia in Italia – Edizioni Studio Domenicano, 2019” l’ho condotta con piglio pratico: non tanto “cosa c’è scritto nella legge”, ma piuttosto “come funziona questa legge?”, questa legge mi riguarda da vicino?

Cosa prevede davvero e come funziona davvero la legge 219 lo si può più facilmente capire con un caso che nel libro non è riportato perché è emerso successivamente: la morte di Claudio de’ Manzano, avvenuta a Trieste il 18/2/2019. Le notizie sono certe perché provengono da interviste e denunce che la figlia Giovanna de’ Manzano ha fatto pubblicamente.
Claudio de’ Manzano non aveva mai redatto una DAT (eppure era passato oltre un anno dall’approvazione della legge); ricoverato all’Ospedale di Cattinara per un’ischemia cerebrale, non era in “stato vegetativo” (tanto che la figlia, in un’intervista, faceva riferimento a “uno stato di coscienza minima”), ma era semiparalizzato e incapace di esprimersi e di riconoscere i familiari.
La figlia Giovanna de’ Manzano si era fatta nominare amministratore di sostegno, utilizzando uno strumento creato per “assistere” una persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
La legge prevede che la nomina dell’amministratore possa avvenire anche su richiesta dei parenti. Il decreto del giudice tutelare prevede l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario e può attribuirgli la rappresentanza esclusiva del beneficiario.
La legge 219 (art. 3, comma 4) stabilisce che “il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere”: quindi se la rappresentanza dell’amministratore è esclusiva, egli ha il potere di rifiutare qualsiasi terapia in nome e per conto del beneficiario, anche quelle salvavita così come la nutrizione e idratazione artificiale.
Ma quale sarebbe l’interesse del disabile tutelato dall’amministratore nel caso di rifiuto di terapie salvavita e di sostegno vitale? Se l’interessato non ha redatto una DAT, chi decide che il suo interesse è quello di continuare a vivere o di morire?
Giovanna de’ Manzano veniva nominata amministratore di sostegno con rappresentanza esclusiva e le veniva attribuita “la facoltà di prestare il consenso informato in caso di necessità di cure mediche e interventi in rappresentanza esclusiva del soggetto amministrato; di assumere tutte le decisioni in ordine alle terapie ed eventuali sospensioni delle stesse così come previsto dalla legge sul biotestamento n. 219 del 2017”. Era chiaro il riferimento alla sospensione di terapie salvavita.
Di fronte alla richiesta dell’amministratore di sospendere la nutrizione e idratazione nei confronti del padre, l’ospedale di Cattinara si era rifiutato, ritenendo l’alimentazione e l’idratazione “appropriate e necessarie”; la De’ Manzano si era rivolta al giudice tutelare (lo prevede l’art. 3, comma 5 della legge), ottenendo l’autorizzazione a far dimettere il padre dall’ospedale. Lo aveva fatto ricoverare in un altro ospedale, che non aveva opposto il rifiuto a ucciderlo mediante sedazione profonda e sospensione di nutrizione e idratazione.
Sono stati necessari molti giorni per giungere alla morte, tanto che la figlia ha pubblicizzato la vicenda per sostenere la soluzione dell’eutanasia attiva (quella richiesta dalla Corte Costituzionale). Secondo la De’ Manzano, il padre era “morto di fame e di sete, sedato, e ciò perché non esiste una legge sull’eutanasia in Italia che affronti la morte con più rispetto per la persona”. E noi soffrivamo per Vincent Lambert!…
Questa vicenda rivela la potenzialità eutanasica della legge 219.
Dice la de’ Manzano nell’intervista al Piccolo: “La legge mi permetteva di interrompere l’alimentazione e l’idratazione, cioè le cure … c’è una legge chiara che autorizza e impone la sospensione delle terapie”. Riflettiamo su questa vicenda.

In primo luogo, la truffa delle DAT: “hai fatto la DAT? Ti uccido; non l’hai fatta? Ti uccido lo stesso”.
In secondo luogo: la truffa dell’autodeterminazione. La decisione è stata lasciata alla figlia, che non ha dovuto nemmeno imbastire quella grottesca istruttoria richiesta a Beppino Englaro, in cui erano state sentite le “amiche” di Eluana per dimostrare che ella non avrebbe voluto vivere così.
Ancora: se la de’ Manzano non avesse presentato una denuncia penale e non avesse parlato ai giornali, la morte procurata del padre sarebbe passata sotto silenzio. Come ho scritto nel libro, il meccanismo non prevede una decisione giudiziale che, in questo caso, vi è stata soltanto perché il primo ospedale si è rifiutato di interrompere nutrizione e idratazione, ma sarebbe mancata se il paziente fosse stato ricoverato subito all’ospedale “giusto”: basta l’accordo tra il rappresentante legale dell’incapace e la struttura sanitaria.
Quanti de’ Manzano sono stati uccisi in questi due anni senza che nessuno lo sapesse? Quanti lo saranno nel futuro?

Ultima constatazione: gli unici denunciati in questa vicenda sono coloro che si sono rifiutati di uccidere il paziente …
Nell’Introduzione del libro osservo che molti sono convinti che la legge 219 non li interessi direttamente, almeno per il momento, ma riguardi il trattamento delle persone vicine alla morte, dei malati gravi e inguaribili che soffrono per dolori insopportabili, a favore dei quali sarebbero stati stabiliti il diritto di morire serenamente senza soffrire e quello di rifiutare terapie inutili, anche per il futuro, con il testamento biologico.
È un’illusione: l’esperienza dimostra che il riconoscimento del diritto al “suicidio medicalmente assistito” porta sempre all’uccisione di persone che non hanno chiesto di morire, senza o contro la loro volontà.
La legge non si rivolge solo ai pazienti terminali o portatori di sofferenza estrema: tocca ognuno di noi, sia perché tutti ci ammaliamo o diventiamo disabili, invecchiamo e ci avviciniamo alla morte, sia perché viene resa lecita l’eutanasia non consensuale per “categorie” assai diverse: neonati, disabili psichici, depressi, anziani (soprattutto se poveri e in stato di demenza), malati gravi ma non in stato terminale.

Torniamo allora alla dignità, una delle parole che ricorre nell’ordinanza della Corte Costituzionale.
Nell’intervista al Piccolo, la de’ Manzano afferma: “è apparso chiaro che (mio padre) non sarebbe guarito e non avrebbe più avuto una vita dignitosa”. Quindi, se sei anziano (ma anche se non lo sei) e sei affetto da una malattia inguaribile che rende, secondo il giudizio di tuo figlio (o di tua moglie, pensiamo a Vincent Lambert), la tua vita “non dignitosa”, non hai scampo: che tu abbia scritto o meno la DAT, potranno decidere che è il momento di farti da parte.
Notate come cambia il quadro: abbiamo lasciato la dignità come un concetto del tutto soggettivizzato, proprio del soggetto che chiede di morire e lo ritroviamo sempre come frutto di una valutazione soggettiva, ma non più dell’interessato, ma di una terza persona …
La parola “dignità” è una parola “chiave”, già presente nel primo progetto di legge sull’eutanasia presentato nel 1984 da Loris Fortuna.
Nella legge 219, questa parola e l’ideologia che vi sta dietro ricorrono nei vari passaggi, a partire dalla norma-manifesto, l’art. 1, comma 1, in base al quale “La presente legge (…) tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona…”.
Nella discussione alla Camera il testo è stato radicalmente modificato.
Inizialmente si prevedeva: “la presente legge … tutela la vita e la salute dell’individuo”; l’Assemblea ha trasformato la “tutela della vita e della salute” in “tutela del diritto alla vita e del diritto alla salute” e ha affiancato a tali diritti anche quelli “alla dignità e all’autodeterminazione”.
Quindi, la vita umana non è più tutelata direttamente, come un bene di valore incommensurabile, ma è considerata oggetto di un diritto, come tale bilanciabile con altri diritti, soccombente in alcuni casi e rinunciabile.

È ancora più significativo l’affiancamento della “dignità” alla “vita”: la dignità non è più considerata una caratteristica intrinseca della vita umana, ma una qualità che può esistere o non esistere e può essere anche negata in certe situazioni.
Alla visione che ritiene che l’uomo non ha dignità, ma piuttosto che la dignità è il valore e la preziosità che l’uomo è, se ne oppone un’altra, secondo cui la dignità è attribuita ad un essere umano da altri uomini, è conferita a chi la “merita” sulla base di determinate caratteristiche dell’uomo, delle sue capacità o delle sue azioni.

Emerge, poi, una terza concezione della dignità: un complesso di diritti legati alla qualità della vita del soggetto, un valore né intrinseco, né attribuito da terzi o dalla società, ma percepito dal soggetto, dignità come “percezione di benessere personale”: è la nozione che abbiamo visto adottata nell’ordinanza della Corte Costituzionale ma che è già presente nella legge 219.
Ad esempio, si parla di “dignità nella fase finale della vita” (art. 2): si garantisce un’appropriata terapia del dolore in caso di rifiuto di terapie salvavita e, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza della morte, si permette di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore “con il consenso del paziente”. In sostanza, la “dignità” garantita è collegata alla percezione e alla volontà dell’interessato.
Quindi: possono esistere “vite senza dignità”, per le quali è indicata come soluzione possibile, conforme a dignità, la morte procurata senza dolore: quella che la Corte Costituzionale vuole “perfezionare” con la possibilità dell’iniezione letale.

Il quadro è completato dall’autodeterminazione. In effetti, il concetto di “dignità” adottato dal legislatore non può essere disgiunto dall’autonomia riconosciuta alla persona, dalla sua capacità di percepire e decidere sulla qualità della propria vita.
Quale è il rischio? Se mancano autonomiae autodeterminazione, la terza concezione di “dignità” – la percezione di benessere personale – finisce per coincidere con la seconda – la dignità come qualità attribuita ad un uomo da altri uomini. Se la dignità non è più una caratteristica intrinseca alla vita umana, ma dipende da determinati criteri o capacità del singolo individuo, l’alternativa è secca: questi criteri sono decisi dall’interessato oppure da altre persone che, appunto, attribuiscono – o negano – la dignità a quell’uomo.

La legge contiene una “scommessa”: sostiene di garantire la piena autodeterminazione delle persone – ecco uno dei falsi miti di oggi! –, in particolare l’autodeterminazione delle persone malate o disabili o comunque sofferenti, e promette di tutelarne la “dignità”, permettendo loro di compiere scelte terapeutiche anche radicali, fino alla decisione di ottenere la morte; se, però, l’autodeterminazione non sarà concretamente garantita, queste scelte saranno in realtà effettuate da altri soggetti sulla base della loro concezione di dignità. L’esame del testo della legge dimostra che si tratta di una “scommessa” fittizia e, comunque, palesemente persa.
Più in radice, la legge stabilisce che la vita non è fornita di “dignità” se l’uomo è privo di capacità di autodeterminarsi. E infatti, come abbiamo visto con de’ Manzano, in piena coerenza con l’insegnamento del caso Englaro, tutori di interdetti, amministratori di sostegno e genitori di figli minori possono rifiutare per loro terapie salvavita o forme di sostegno vitale, avendo come scopo “la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della loro dignità”: ma come distingueranno le terapie che rispettano la “dignità” dell’interdetto da quelle che la violano? E quali criteri adotterà il giudice tutelare in caso di controversia?

In sostanza, la legge nega i diritti a chi è privo della capacità di autodeterminazione: se egli è malato o disabile o se, comunque, la sua vita dipende da trattamenti sanitari, legittimamente altri possono decidere la sua sorte, sulla base di un criterio di “dignità” differente, giustificato dalla sua condizione di inferiorità, di “non più persona”. Decideranno coloro che ritengono la figlia in stato vegetativo “morta il giorno dell’incidente stradale” o il padre semiparalizzato e inguaribile in una condizione “non dignitosa”; a loro i giudici daranno la parola e la facoltà di decisione.
È la strada per l’eutanasia non consensuale.
Ovviamente vi sarebbero molte altre cose da dire.

Per esempio, sulle DAT, che sono la rappresentazione plastica del falso mito dell’autodeterminazione. In documenti ufficiali del Consiglio del Notariato e del Ministro dell’Interno è scritto nero su bianco che l’informazione medica che dovrebbe precedere la stesura delle DAT è autocertificata (cioè che nessuno deve verificarla); addirittura, il funzionario del Comune che può ricevere le DAT non deve nemmeno verificare se il firmatario che si presenta all’Ufficio sia pienamente capace di intendere e di volere!
Nel libro viene citato uno studio illuminante di cui sono stati autori Puccetti e Del Poggetto che dimostra che, nell’esperienza mondiale, i testamenti biologici sono redatti senza un effettivo e sostanzioso colloquio con il medico curante (che nella legge 219 non è nemmeno previsto), nella sostanziale ignoranza delle terapie che vengono rifiutate (i moduli già predisposti vi fanno segnare le alternative con una crocetta: ma voi siete sicuri di avere davvero compreso cosa andate a rifiutare?) e affidando la “voce” del disponente ad un fiduciario (previsto anche dalla legge 219) che la verifica sul campo aveva dimostrato non essere affatto in grado di prevedere le preferenze terapeutiche di chi aveva scritto il testamento: molto efficacemente, quello studio osservava che la possibilità che il fiduciario “indovinasse” la scelta giusta era quasi pari alla probabilità che, gettando una moneta, esca testa o croce…

Ci hanno ingannato. O meglio: hanno approvato una legge di morte senza farcela prima conoscere. E ancora – contro i principi della Costituzione, contro la ragione umana e contro la democrazia – la Corte Costituzionale vuole dare un’altra spinta, trasformando definitivamente i medici in coloro che, su richiesta, uccidono.
Sia ben chiaro: questi medici li conosciamo, perché di medici che uccidono su richiesta i bambini prima di nascere e, magari, addirittura se ne vantano, ce ne sono.
Ma la questione del ruolo del medico – che è molto più vasta di questo ambito – mi sembra devastante per l’intera società: perdiamo – abbiamo già perso? – un alleato vero per la nostra malattia, un uomo di cui potersi fidare nelle scelte più difficili, uno specialista che farà tutto quello che ritiene necessario per la nostra vita e salute, sempre che sia possibile e utile.
La retorica della guerra al “medico paternalista” (Giuseppe Moscati era un medico paternalista?) ci ha lasciato soli nelle nostre sofferenze e nelle nostre paure, timorosi che qualcuno voglia farci morire e, con questa legge, possa davvero farlo.

Giacomo Rocchi

Categories: Fine Vita

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