di: Eugenia Roccella (fonte: Avvenire)

Mario è tetraplegico, dunque è in una condizione di gravissima disabilità. Un incidente stradale gli ha provocato la frattura della colonna vertebrale. Vuole morire, e ritiene di poterlo fare, grazie alla recente sentenza della Corte costituzionale (242/2019) che però pone una serie di condizioni perché l’aiuto al suicidio non sia penalmente perseguibile. I paletti posti dalla Consulta sono chiari: la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, ed essere in grado di esprimere una decisione libera e consapevole.

Mario, assistito dai radicali dell’Associazione Coscioni, non vuole andare in Svizzera, come ha fatto Dj Fabo, che con il suo caso, e il processo a Marco Cappato che ne è seguito, ha aperto la strada alla sentenza della Consulta. Non vuole nemmeno utilizzare la legge sulle Dat, che permette di morire interrompendo idratazione e alimentazione. Vuole che si riconosca che per lui le condizioni dettate dalla Corte costituzionale ci sono, e che può porre fine alla sua vita assumendo 20 grammi di Tiopentale sodico, farmaco usato in 37 Stati dove vige la pena di morte, per le esecuzioni dei condannati.

Il Comitato etico competente, il cui parere è indispensabile, ha espresso molti dubbi: secondo gli esperti non viene motivata scientificamente la scelta del dosaggio del farmaco letale né sono indicate le modalità di somministrazione, non si dice se verrà fornito prima un anestetico o un ansiolitico, e nemmeno cosa fare se il farmaco fallisce. Il Comitato dichiara quindi che «la richiesta di fornire una valutazione relativa all’oggetto (modalità, metodica e farmaco) non può essere soddisfatta», e conclude che non è di sua competenza «indicare le modalità alternative» al protocollo di morte proposto.

Categories: Fine Vita

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